Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo III
Art. 27
66 / 161Istituti scientifici riconosciuti.
In vigore dal 22 mag 1977
Ai fini dell'applicazione dell', terzo comma, e dell', ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all', terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-27