Titolo III
Art. 10
In vigore dal 7 lug 1968
Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di cui agli articoli seguenti e della determinazione delle stesse, si intende:
a) per "anzianità contributiva" il numero degli anni coperti da contribuzione non liquidata, con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati. Si fa eccezione per quanto stabilito dall'ultimo comma dell';
b) per "provvigione liquidata" l'importo sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell', con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.
È in facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fino di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei mandati di agenzia.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento saranno considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-10