Titolo III

Art. 14

In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante che abbia subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto di optare tra: a) una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 10 gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva; b) la liquidazione del conto individuale. Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-14

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