Titolo III
Art. 14
In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante che abbia subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto di optare tra:
a) una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 10 gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva;
b) la liquidazione del conto individuale.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-14