Titolo III
Art. 18
In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto potrà far valere, gli effetti delle prestazioni previste dal presente decreto, solo l'anzianità contributiva maturata successivamente alla istituzione del nuovo conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-18