Titolo III
Art. 22
In vigore dal 7 lug 1968
Le pensioni indirette e di reversibilità di cui agli sono determinate in base alle seguenti:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60% per 1 superstite
75% per 2 superstiti
90% per 3 superstiti
100% per 4 o più superstiti;
b) per i genitori:
30% per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e sorelle:
30% per un fratello o sorella 60% per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto ai minimi di pensione previsti dal comma secondo dell' ed al comma terzo dell'.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-22