Titolo III

Art. 22

In vigore dal 7 lug 1968
Le pensioni indirette e di reversibilità di cui agli sono determinate in base alle seguenti: a) per il coniuge e i figli superstiti: 60% per 1 superstite 75% per 2 superstiti 90% per 3 superstiti 100% per 4 o più superstiti; b) per i genitori: 30% per ciascuno di essi; c) per i fratelli e sorelle: 30% per un fratello o sorella 60% per due o più fratelli e sorelle. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto ai minimi di pensione previsti dal comma secondo dell' ed al comma terzo dell'. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-22

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Art. 22 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo