Titolo III

Art. 15

In vigore dal 7 lug 1968
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO. La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità permanente e assoluta è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico C definitivo. Qualora, a richiesta dell'agente e rappresentante, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosca l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a carico del richiedente. L'ENASARCO ha facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-15

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Art. 15 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo