Titolo III
Art. 16
In vigore dal 7 lug 1968
Il pensionato per invalidità, a cui favore venga istituito un nuovo conto per effetto dell'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, perde il diritto alla pensione di invalidità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'istituzione del nuovo conto.
In tal caso l'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere, entro un anno, la ricostruzione del proprio conto individuale dalla data della sua prima iscrizione al fondo previa restituzione delle rate di pensione di invalidità riscosse.
La restituzione totale delle rate di pensione di invalidità dovrà avvenire entro tre anni dalla data di cui al comma primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-16