Titolo III

Art. 13

In vigore dal 7 lug 1968
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che ha ottenuto la liquidazione del conto individuale venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti, al raggiungimento di una anzianità contributiva di almeno 15 anni in dipendenza del nuovo conto, l'agente e rappresentante ha facoltà di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile calcolata come previsto dalla lettera a) dell'; b) la liquidazione del conto individuale. Per la presentazione della domanda e per la decorrenza della pensione si applicano le disposizioni di cui all'. All'agente e rappresentante che alla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia si trovi nelle condizioni di cui al comma primo ma non possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva successivi alla erogazione della prima prestazione, compete la liquidazione del nuovo conto individuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-13

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Art. 13 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo