Titolo III
Art. 9
In vigore dal 7 lug 1968
Le prestazioni del fondo consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti;
d) liquidazioni in capitale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-9