Titolo III

Art. 9

In vigore dal 7 lug 1968
Le prestazioni del fondo consistono in: a) pensioni di vecchiaia; b) pensioni di invalidità; c) pensioni ai superstiti; d) liquidazioni in capitale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-9

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