Titolo II

Art. 6

In vigore dal 7 lug 1968
L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento istituirà per ciascun agente e rappresentante un conto individuale sul quale annoterà i versamenti effettuati dalle ditte. Sul conto di cui al comma precedente dovranno essere annotati i trasferimenti effettuati ai sensi dell' e gli accrediti derivanti da attribuzioni di utili, nonché gli eventuali addebiti. All'atto della istituzione del conto individuale di cui al primo comma, l'ENASARCO rilascerà all'agente e rappresentante un certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'ENASARCO trasmetterà a ciascun agente e rappresentante un estratto del conto ad esso intestato. Entro la stessa data, provvederà ad inviare alle ditte mandanti un estratto-conto dei contributi versati. Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dallo invio, l'estratto-conto si intenderà definitivamente approvato dagli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-6

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Art. 6 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo