Titolo I
Art. 1
In vigore dal 7 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;
Visto l', comma terzo, della legge suindicata, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell' della legge 22 luglio 1966, n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed è disciplinato dal presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-1