Titolo IV

Art. 29

In vigore dal 7 lug 1968
L'agente sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, ha la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di versare all'ente l'importo addebitato. Qualora l'agente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo, della pensione, l'importo addebitato non sarà portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita sarà trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-29

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