Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 7 lug 1968
I versamenti volontari eseguiti dall'agente e rappresentante a norma degli del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dall'agente sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalle ditte.
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale anteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi pervenuti all'ENASARCO dal 1939 al 1950 e trasferiti dall'agente, ai sensi dell', sul conto individuale, vengono considerati, ai fini della determinazione della anzianità contributiva come riferiti agli anni in cui il versamento stesso è pervenuto all'ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-30