Titolo IV

Art. 26

In vigore dal 7 lug 1968
Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli iscritti e che non potrà essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell'esercizio dell'anno precedente, saranno accreditati al fondo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-26

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