Titolo III

Art. 25

In vigore dal 7 lug 1968
La pensione è corrisposta in 13 mensilità, pagabili a rate bimestrali di norma entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-25

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Art. 25 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo