Titolo IV

Art. 28

In vigore dal 7 lug 1968
Sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente decreto deciderà, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso. I ricorsi dovranno essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e dovranno contenere: a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo); b) gli estremi del provvedimento impugnato; c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione; d) la firma del ricorrente. La decisione del consiglio di amministrazione deve essere pronunciata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
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