Titolo IV

Art. 33

In vigore dal 7 lug 1968
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con pari decorrenza cessa di aver vigore il regolamento del fondo di previdenza dell'ENASARCO approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1968 SARAGAT MORO - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 92. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-33

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Art. 33 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo