Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante, che essendo in possesso dei requisiti necessari per ottenere la pensione in base alle norme del regolamento del fondo di previdenza approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, ha optato per la liquidazione del proprio conto individuale e per il quale, successivamente alla liquidazione, sia stato acceso un nuovo conto presso il fondo, può richiedere la pensione prevista dal presente decreto, purchè abbia maturato la nuova anzianità contributiva minima fissata nel seguente prospetto in relazione all'anno di presentazione della domanda:
Anno di presentazione Anzianita contributiva
della domanda di pensione minima
1968 5 anni
1969 6 anni
1970 7 anni
1971 8 anni
1972 9 anni
1973 10 anni
1974 11 anni
1975 12 anni
1976 13 anni
1977 14 anni
1978 15 anni
La misura della pensione sarà pari a un quarantesimo del 10% della media delle provvigioni liquidate per ogni anno di effettiva contribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-32