Titolo IV

Art. 32

In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante, che essendo in possesso dei requisiti necessari per ottenere la pensione in base alle norme del regolamento del fondo di previdenza approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, ha optato per la liquidazione del proprio conto individuale e per il quale, successivamente alla liquidazione, sia stato acceso un nuovo conto presso il fondo, può richiedere la pensione prevista dal presente decreto, purchè abbia maturato la nuova anzianità contributiva minima fissata nel seguente prospetto in relazione all'anno di presentazione della domanda: Anno di presentazione Anzianita contributiva della domanda di pensione minima 1968 5 anni 1969 6 anni 1970 7 anni 1971 8 anni 1972 9 anni 1973 10 anni 1974 11 anni 1975 12 anni 1976 13 anni 1977 14 anni 1978 15 anni La misura della pensione sarà pari a un quarantesimo del 10% della media delle provvigioni liquidate per ogni anno di effettiva contribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-32

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