Titolo IV

Art. 31

In vigore dal 7 lug 1968
Qualora il conto dell'agente e rappresentante per periodi successivi al 1 gennaio 1961 non risulti coperto da contribuzioni per almeno un triennio, il computo della pensione è effettuato sulla base della media delle provvigioni annue liquidate nell'ultimo triennio coperto da contribuzioni. Le pensioni in godimento ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono revisionate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti. Nella revisione delle pensioni non sono applicabili i coefficienti della allegata tabella A. In ogni caso è garantita una pensione non inferiore ai 15/40 esimi del 70% delle provvigioni medie prese a base del computo e, comunque, è assicurato un aumento del 20% della pensione in godimento. Qualora, posteriormente al collocamento in pensione, sia stato istituito un nuovo conto per effetto di versamenti pervenuti a seguito della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia o per la instaurazione di nuovi rapporti, la pensione, revisionata in base ai commi precedenti, dovrà essere integrata con un supplemento di pensione, calcolato come stabilito alla lettera a) dello con riferimento al periodo di anzianità maturato dopo il collocamento in pensione ed alla media delle provvigioni annue di cui ai versamenti effettuati al fondo. La pensione revisionata in base alle norme del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-31

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