Titolo III

Art. 23

In vigore dal 7 lug 1968
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente e rappresentante. Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del - fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-23

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Art. 23 Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo