Titolo III
Art. 23
In vigore dal 7 lug 1968
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente e rappresentante.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del - fondo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-23