Titolo III

Art. 19

In vigore dal 7 lug 1968
In caso di morte dell'agente e rappresentante non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell' una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'. Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al comma primo, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta minima che non potrà essere inferiore ai 15/40 esimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del decesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-19

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