Titolo III
Art. 24
In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante al compimento del 600 anno di età ha la facoltà di richiedere la liquidazione del proprio conto individuale.
Qualora l'agente e rappresentante divenga totalmente e permanentemente invalido e non sia in possesso dei requisiti di cui al comma primo dell', ha diritto alla liquidazione del proprio conto individuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-24