Titolo III

Art. 20

In vigore dal 7 lug 1968
Ai superstiti, indicati nell', dell'agente e rappresentante pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso della pensione goduta dall'agente. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente e rappresentante sia stato istituito un nuovo conto, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e rappresentante stesso ai sensi dell'. La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non potrà comunque essere inferiore ai 15/40 esami del 70% della media delle provvigioni annue liquidate dal 1 gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-20

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