Titolo II
Art. 5
In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere all'ENASARCO il trasferimento sul proprio conto individuale, di cui all', dei contributi, a suo carico e di quelli versati dalle ditte mandanti a proprio carico, di cui all' dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e successive modificazioni, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958.
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il trasferimento previsto dal comma primo è irrevocabile e le relative somme restano definitivamente vincolate al conto individuale come previsto dall'.
In caso di scioglimento di contratti di agenzia e rappresentanza per i quali sia prevista la restituzione alle ditte mandanti dei contributi di propria spettanza, l'ENASARCO provvederà a reintegrare le ditte medesime di quanto esse avessero diritto di ripetere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-5