Titolo II
Art. 7
In vigore dal 7 lug 1968
Il conto individuale di cui all', anche per la parte dei contributi a carico delle ditte, resterà vincolato fino al compimento del 60° anno di età da parte dell'agente e rappresentante, salvo quanto previsto dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-7