Titolo II

Art. 3

In vigore dal 7 lug 1968
I contributi di cui alla lettera a) dell', trattenuti sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e quelli di pertinenza delle ditte mandanti devono essere versati all'ENASARCO dalle ditte in una unica soluzione, all'atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, entro tre mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione di queste. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato da una distinta da cui risulti: a) la ragione sociale o la denominazione della ditta versante, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall'ENASARCO alla stessa; b) il periodo al quale afferisce la liquidazione delle provvigioni relative ai contributi versati; c) i dati anagrafici e la matricola di ciascun agente e rappresentante; d) il timbro e la firma della ditta versante. Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO dovranno essere riportati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale. La ricevuta del versamento verrà rilasciata direttamente dall'ENASARCO, a meno che il versamento stesso non sia effettuato a mezzo di vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO. In questi ultimi casi la ricevuta postale sostituirà a tutti gli effetti quella dell'ENASARCO.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-3

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