Titolo II
Art. 2
In vigore dal 7 lug 1968
Il fondo è alimentato:
a) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3 per cento delle provvigioni liquidate all'agente e rappresentante e da un pari contributo, a carico dell'agente e rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte medesime all'alto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l'agente e rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. A tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese effettivamente sostenute;
b) dai trasferimenti effettuati a norma dell';
c) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma dell';
d) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-2