Titolo II

Art. 2

In vigore dal 7 lug 1968
Il fondo è alimentato: a) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3 per cento delle provvigioni liquidate all'agente e rappresentante e da un pari contributo, a carico dell'agente e rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte medesime all'alto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l'agente e rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. A tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese effettivamente sostenute; b) dai trasferimenti effettuati a norma dell'; c) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma dell'; d) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformità delle norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-2

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