Titolo II
Art. 8
In vigore dal 7 lug 1968
Tutte le entrate del fondo, dedotte le spese per la gestione dello stesso, saranno impiegate secondo un piano determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, il quale fissa le relative quote nelle seguenti forme:
a) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
e) beni immobili;
f) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.
Il piano annuale è sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In ogni caso deve essere destinata a depositi su conti correnti, secondo la previsione di cui al comma primo, al punto d), una percentuale delle entrate idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni spettanti agli iscritti.
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO previo parere di apposito comitato espresso dallo stesso consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente la facoltà di deliberare, su conforme parere del comitato di cui al comma precedente, gli investimenti concernenti:
depositi su conti correnti fruttiferi presso istituti di credito; mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-8