Titolo III
Art. 12
In vigore dal 7 lug 1968
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che abbia conseguito il diritto a pensione venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per la instaurazione di nuovi rapporti, dopo il quinto anno dalla data di conseguimento del detto diritto a pensione l'agente può chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione calcolato secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell'.
Qualora successivamente alla liquidazione del supplemento di pensione l'agente e rappresentante continui l'attività, e fino alla cessazione totale di questa, si procederà ogni biennio a liquidazione di ulteriori supplementi di pensione calcolati secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell'.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-12