Art. 18
Titolo III

Art. 18

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In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto potrà far valere, gli effetti delle prestazioni previste dal presente decreto, solo l'anzianità contributiva maturata successivamente alla istituzione del nuovo conto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-18