Art. 8

In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dello , secondo le aliquote previste alle lettere a), b) e c) del precedente , con le modalità di cui allo art. 19".
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Art. 8 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza per i dirigenti di aziende industriali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo