Art. 8
In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dello , secondo le aliquote previste alle lettere a), b) e c) del precedente , con le modalità di cui allo art. 19".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-8