Art. 16
In vigore dal 1 giu 1968
Contro i provvedimenti dell'Istituto, sia che si riferiscano alle prestazioni sia che interessino la contribuzione, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato esecutivo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento impugnato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-16