Art. 18

In vigore dal 1 giu 1968
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 115. - GRECO
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Art. 18 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza per i dirigenti di aziende industriali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo