Art. 18
In vigore dal 1 giu 1968
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 115. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-18