Art. 15

In vigore dal 1 giu 1968
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e relative norme di attuazione e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di costituire, con le modalità di cui al successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al dirigente dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla riserva tecnica generale, al netto della somma relativa all'accredito in favore dell'interessato dei contributi corrispondenti a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita, maggiorati dall'interesse calcolato al tasso del 2% annuo. La rendita integra, con effetto immediato, la pensione già in essere; in caso contrario, i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità contributiva. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al dirigente interessato. Il dirigente, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicata nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il dirigente allorchè si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, deve versare all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la riserva matematica, calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-15

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