Art. 10
In vigore dal 1 giu 1968
L'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Perdono il diritto a pensione, dal 1° del mese successivo a quello in cui si sono verificati i seguenti eventi:
1) il coniuge, quando passi a nuove nozze;
2) il vedovo, quando cessi lo stato di invalidità;
3) i figli e le figlie al compimento del 210 anno di età o, se studenti universitari, al termine del corso legale di studi e comunque al 260 anno di età, o, se inabili, quando cessi lo stato di invalidità, ovvero quando contraggano matrimonio, qualunque sia la loro età;
4) i fratelli celibi e le sorelle nubili, permanentemente inabili ed a carico, quando cessi lo stato di invalidità".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-10