Art. 5

In vigore dal 1 giu 1968
L', comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Il computo della prestazione prevista dal comma precedente è effettuato in base alla retribuzione annua media di cui all', lettera c), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidità con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-5

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