Art. 2

In vigore dal 1 giu 1968
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Qualora nel periodo intercorrente tra la data del primo versamento contributivo utile ai fini del calcolo della retribuzione media e quella di decorrenza della pensione si sia verificata una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento, le retribuzioni su cui deve essere computata la media da prendere a base per la determinazione delle prestazioni sono revisionate mediante l'applicazione di appositi coefficienti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tenendo conto delle variazioni intervenute, nel periodo suddetto, nel numero indice nazionale del costo della vita, per il bilancio completo, calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, nonché delle risultanze di gestione dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità. Con lo stesso provvedimento, ovvero con provvedimento analogo ed in conformità ai criteri di cui al precedente comma, si provvede alla revisione delle pensioni in corso di godimento, qualora si verifichi rispetto alla data di decorrenza delle pensioni stesse una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-2

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