Art. 1

In vigore dal 1 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e le successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . All' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è aggiunta la lettera seguente: c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità. In caso di diritto a pensione per invalidità o per morte o per supplemento di pensione con anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media è, determinata sull'intero periodo contributivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-1

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