Art. 9
In vigore dal 1 giu 1968
L', comma terzo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall' del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente:
"Non ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando, dopo la decorrenza della pensione stessa, il dirigente abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo la decorrenza della pensione in favore del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 650 anno di età, se uomo, o del 600, se donna".
Il sesto comma dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-9