Art. 7
In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "La pensione indiretta è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta:
a) il 60 per cento per il coniuge;
il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione di cui alla precedente lettera a) non può in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore alla pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilità permanente assoluta;
b) il 30 per cento per ciascun genitore o adottante o affiliante a carico, semprechè manchino coniuge ed orfani;
c) il 15 per cento per ciascun fratello celibe e sorella nubile a carico e permanentemente inabili, semprechè manchino i superstiti di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-7