Art. 6

In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall' del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente: "In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto ed abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite e, sino al compimento del 21° anno di età, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati, adottivi e affiliati, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo . Il periodo di 2 anni di anzianità contributiva indicato nel comma precedente, non è richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio. In mancanza di coniuge ed orfani, la pensione indiretta, nella misura indicata dal successivo , spetta ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico. In mancanza anche dei genitori, adottanti o affilianti viventi a carico, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre al 260 anno di età".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-6

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