Art. 4
In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente:
"L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all', lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione.
Tale importo è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidità il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente e non goda della pensione di vecchiaia.
In ogni caso, è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-4