Art. 4

In vigore dal 1 giu 1968
L' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dal seguente: "L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all', lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. Tale importo è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidità il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente e non goda della pensione di vecchiaia. In ogni caso, è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-4

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Art. 4 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza per i dirigenti di aziende industriali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo