Art. 12

In vigore dal 1 giu 1968
L'art. 36, ultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall' del decreto 14 dicembre 1961, n. 1338, è sostituito dai quattro commi seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente alla data del 1 settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate, per i dirigenti di cui ai commi precedenti e per quelli che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente al 10 gennaio 1962, alla retribuzione desunta dai contributi relativi all'ultimo anno, salvo, qualora questi siano inferiori al minimo per il 1962 di cui all', primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto. La media della retribuzione da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego tra il 10 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1966, calcolata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 10 gennaio 1962. In nessun caso la retribuzione media annua potrà essere inferiore alla media aritmetica delle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 1954".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-12

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Art. 12 Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza per i dirigenti di aziende industriali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo