Art. 11

In vigore dal 1 giu 1968
L'art. 21, comma secondo, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Qualora il dirigente deceda senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal precedente comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-11

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