Art. 3

In vigore dal 1 giu 1968
Il comma primo, lettera i), dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato con i decreti 30 giugno 1959, n. 686, e 14 dicembre 1961, n. 1338 è sostituito come segue: "a) una pensione annua vitalizia erogabile in 13 mensilità posticipate, reversibile secondo quanto previsto al successivo , pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media di cui al precedente , lettera c), con un massimo di trenta trentesimi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-3

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