Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza del disposto dell', lettera h), nomina un vice direttore generale che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento con tutte le facoltà a questo consentite o limitandole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-30