Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 21 dic 1966
Nei casi d'urgenza i provvedimenti di natura conservativa e l'eventuale concorso dell'Istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'Istituto, vengono adottati:
a) dal presidente;
b) dall'amministratore delegato, ove sia stato nominato al sensi dell', ultimo comma;
c) in caso di assenza od impedimento del presidente, dal direttore generale ove non esista l'amministratore delegato.
Il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo verrà informato dei provvedimenti adottati non più tardi della prima convocazione successiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-31