Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo VIII

Art. 33

In vigore dal 21 dic 1966
L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti e ne stabilisce l'emolumento. La durata del loro ufficio e le attribuzioni sono regolate dalle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-33

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