Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo VII
Art. 32
In vigore dal 21 dic 1966
La firma sociale spetta:
a) per tutti gli atti e gli affari sociali indistintamente al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, singolarmente, oppure al direttore generale congiuntamente al vice direttore generale o ad un dirigente;
b) per tutti gli atti di cui all' al direttore generale con firma singola;
c) per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni ed I vaglia nonché per la corrispondenza ordinaria, al direttore generale, singolarmente, oppure al vice-direttore generale ed ai dirigenti, congiuntamente fra due di essi ovvero uno di detti in unione ad un funzionario a ciò appositamente abilitato.
Il Consiglio di amministrazione Inoltre, al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, potrà accordare la firma singola, e per determinati atti, alle persone Investito delle cariche sopra indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-32