Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioni›Titolo VI
Art. 29
In vigore dal 21 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle sue deliberazioni e di quelle del Comitato, nonché per l'ordinaria gestione aziendale, nomina un direttore generale che in particolare:
a) sottopone al Consiglio di amministrazione e al Comitato, ai quali partecipa con voto consultivo, le proposta di affari;
b) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese entro i limiti stabiliti, disponendo I pagamenti occorrenti;
c) promuove, in rappresentanza dell'Istituto, gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi ed i debitori in genere;
d) nomina e revoca i dipendenti, salvo il disposto dell', lettera h) e, in generale, sovraintende al personale tutto dell'Istituto;
e) consente: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni, di cui all'ultimo comma dell' del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;
3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonché la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà Integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso.
Ove il direttore generale sia nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto, assume, per la durata della funzione, la qualifica di amministratore delegato, conservando tutti I poteri e le attribuzioni proprie del direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-29